Menù di navigazione

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) , m), n) ed o), dello Statuto;


Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);


Vista la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);


Vista legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 1995, n. 488;


Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2015;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014;


Considerato quanto segue:


1. La programmazione del settore estrattivo necessita di una visione d’insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell’ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore; occorre prevedere la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale “piano regionale cave” (PRC), inteso sia come strumento di programmazione del settore, sia come preciso riferimento operativo;


2. Nel predisporre un nuovo strumento della programmazione del settore estrattivo si dovrà tener conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate, delle reali necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La nuova pianificazione si propone di ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell’ambiente e del territorio incentivando anche nuove soluzioni localizzative e l’impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali;


3. Nella consapevolezza che il settore delle attività estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese estrattive e del settore del riciclaggio dei materiali riutilizzabili. Conseguentemente va previsto che l’autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacità tecnica e professionale;


4. E’ opportuno incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e in abbandono, sostenere l’uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed incoraggiare l’uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle materie prime, limitandone il consumo;


5. Il sistema pianifìcatorio della l.r. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque province su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale; (3)

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 1.



6. L’attuale processo istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale necessita di elementi omogenei per dare modo di valutare con uniformità sul territorio gli impatti ambientali dell’attività estrattiva; a tal fine l’intervento normativo prevede l’attribuzione alla Regione delle competenze in materia di impatto ambientale oltre una determinata soglia;


7. Al fine di salvaguardare specifiche esigenze di unitarietà, omogeneità e uniformità delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei soggetti competenti, comuni e aziende unità sanitarie locali (USL) si rende necessario disciplinare con regolamento regionale lo svolgimento e l'organizzazione delle medesime funzioni ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto;


7 bis. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione, anche parziale, dell'attività di coltivazione; 22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



7 ter. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonché una dichiarazione con cui si attesta di aver ottemperato agli obblighi contributivi di cui agli articoli 27 e 36; (22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



8. Per rispondere all’esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi e ridurre gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, si prevede il ricorso agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Si prevede inoltre di poter far ricorso allo strumento della segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA) di cui all’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione di interventi in variazione non sostanziale al progetto di coltivazione già autorizzato, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese ed un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai comuni;


9. In ragione degli adempimenti relativi alla procedure di pianificazione, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di controllo, si prevede un incremento della quota di contributo destinato alla Regione. Al fine, inoltre, di adeguare l’entità dei contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei contributi stessi;


9 bis. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre altresì gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti. La mancata presentazione degli elaborati di rilievo può essere causa di sospensione dell'autorizzazione. (22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



10. Al fine di superare le difficoltà lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l’ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare la corretta risistemazione dei siti estrattivi, per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio, si prevede la possibilità che queste siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale;


11. L’adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme “EMAS”), come testimonianza di attenzione nei confronti dell’ambiente, viene favorita con il presente intervento normativo attraverso il riconoscimento della riduzione degli importi unitari ai fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della garanzia finanziaria, dell’ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e delle concessioni;


12. Al fine di assicurare il recupero dei siti estrattivi dismessi e in abbandono, in situazioni di degrado ambientale, territoriale o paesaggistico, derivanti dalla cattiva conduzione svolta nel passato, si rende necessario prevedere la possibilità di apposita autorizzazione rilasciata dai comuni con una durata non superiore a sei anni e che consenta la commercializzazione del materiale fino ad un massimo del 30 per cento di quanto coltivato in passato nel sito stesso;


13. Nel rispetto di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 488/1995, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della l.r. 104/1995 , rimane ferma la potestà regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in merito alla disciplina delle concessioni degli agri marmiferi, che trova il proprio fondamento nell’articolo 64 del r.d. 1443/1927 e nel regime proprietario di tali beni che appartengono al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni;


14. La suddetta potestà regolamentare deve essere tuttavia esercitata nel rispetto delle norme e dei principi dell’ordinamento comunitario sulle concessioni di beni pubblici, che trovano comunque applicazione indipendentemente dal richiamo contenuto nella presente legge, nonché delle disposizioni regionali sull’attività estrattiva a tutela del territorio, in relazione alla quali la Regione mantiene un autonomo titolo di legittimazione a legiferare anche nell’ambito di tali aree;


15. Al fine di evitare sovrapposizioni con la presente normativa vengono abrogati gli articoli 2 e 3 della l.r. 104/1995 ;


16. La Regione disciplina l’attività estrattiva tenuto conto delle particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio, esercitando la propria potestà legislativa in materia di attività estrattiva nel pieno rispetto della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza;


17. La legge regionale rispetta i principi e gli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751;


18. La Corte costituzionale con la sentenza 20 settembre 2016, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’“ordinamento civile” ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 ha riconosciuto che la disciplina relativa ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali; (23)

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



18 bis. A seguito di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 si prevede la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale; (22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



18 ter. Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni da coltivare in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione; (22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



18 quater. È necessario prevedere la possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e altri beni nel caso in cui l’estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente; (22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



19. Nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, la concessione costituirà il titolo per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva. La concessione verrà rilasciata dal comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento; non potrà essere trasferita o ceduta, avrà durata massima di venticinque anni e non potrà essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente, salvo la possibilità di un incremento della durata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;


20. Il comune, al fine di selezionare le domande di concessione, provvederà all’indizione di una gara ad evidenza pubblica e selezionerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera. I progetti selezionati dovranno garantire, oltre ad un corretto sfruttamento del giacimento, anche ulteriori fasi di lavorazione sul territorio dei minerali estratti;


21. Le attività estrattive esercitate nel distretto Apuo-vesiliese che hanno ad oggetto i materiali da taglio e i loro derivati saranno soggette al pagamento di un contributo di estrazione che viene commisurato non solo in considerazione della peculiarità della realtà territoriale ed economica dell’area, che detiene un ruolo di prima importanza nel panorama regionale, nazionale ed internazionale per i derivati dei materiali da taglio, (4)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 1.

ma anche in relazione alle caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale è previsto il canone concessorio determinato dal comune in ambito di gara e viene fissato un limite tra la somma del canone e del contributo di estrazione. L’estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni ed opere civili è comunque soggetto al contributo di cui all’articolo 27;


22. Nel rispetto dei principi comunitari stabiliti dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le concessioni sui beni del patrimonio indisponibile comunale sono rilasciate a seguito di procedure ad evidenza pubblica alla scadenza naturale delle stesse. Viene pertanto cancellato ogni automatismo determinante disparità di trattamento tra gli operatori economici. Per i titoli abilitativi privi di scadenza, al fine di renderne certo il termine finale e valutato, altresì, che l’incertezza relativa alla loro durata incide sulla stessa sopravvivenza delle imprese estrattive rendendo impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, si prevede che essi potranno rimanere efficaci per un massimo di sette anni dal 31 ottobre 2016; (5)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 1.



23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione (24)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.

ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione; (6)

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 1.



24. Al fine di evitare che il concessionario subentrante tragga uno sperequato beneficio dall’avviamento aziendale e di riconoscere il giusto indennizzo al concessionario uscente, si prevede che il valore residuo dei beni strumentali funzionali e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate già effettuate da quest’ultimo vengano individuati al momento della gara. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi sopportati dalle imprese estrattive e non recuperati risulterebbe compatibile sia con le procedure di affidamento, sia con l’esigenza di incentivare gli operatori del settore ad effettuare investimenti;


25. Le funzioni in materia di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rimangono in capo ai comuni secondo quanto disposto dalla legge forestale e dal relativo regolamento di attuazione;


26. Le funzioni di polizia e vigilanza in ambito delle attività estrattive rimangono in capo ai comuni in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione, ed alle aziende USL in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;


27. Con la presente legge, peraltro, la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di controllo diretto, che si affianca a quella dei comuni, oltre a quella di coordinamento e monitoraggio dell'attività svolta dai comuni stessi, volta a garantire omogeneità e uniformità nello svolgimento delle funzione su tutto il territorio regionale da parte di tutti i soggetti competenti;


28. Tale omogeneità e uniformità su tutto il territorio sarà garantita anche mediante l'effettuazione, da parte della Regione stessa, dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA in ordine ai progetti relativi ai siti estrattivi con materiale scavato superiore a 60.000 metri cubi annui e 30.000 metri cubi annui all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane;


29. Data l'eliminazione del livello di pianificazione provinciale e la conseguente implementazione del livello regionale, nonché in considerazione dell'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di VIA e di quelle di controllo diretto sull'attività dei siti estrattivi, è necessario che la Regione medesima si doti di ulteriore personale in numero adeguato all'espletamento delle nuove funzioni;


30. Con la presente legge si prevede l’obbligo dei comuni di trasmettere alla Regione le informazioni relative agli esiti dei controlli e, in caso di inadempimento dei comuni, è previsto il potere sostitutivo della Regione. La Regione inoltre, avrà l’obbligo di effettuare verifiche, a campione e su segnalazione, su tutte le cave ricadenti nel territorio regionale. A tal fine si prevede un incremento della dotazione organica degli uffici regionali;


31. Al fine della valorizzazione e dell’incentivazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere produttive si prevede, anche attraverso l’individuazione di un soggetto che rappresenti il distretto produttivo apuo-versiliese, ovvero il Comitato del distretto apuo–versiliese, (25)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.

la promozione di interventi volti a diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che promuovano le produzioni tipiche, anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita, e a valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l’aumento del livello di trasparenza (tracciabilità) e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;


31 bis. Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari; (22)

Punto inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1.



32. Sono previste sanzioni per i comuni che non provvedano all’invio delle informazioni alla Regione o che non abbiano versato la parte spettante del contributo all’azienda USL o alla Regione:


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.