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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO VI
- Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese
Art. 32
- Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara
1. La Regione, con il presente capo, disciplina l’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuo-versiliese, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751.
2. Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), (55)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14.

entro il 31 dicembre 2019 (18)

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1.

, (7)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 2.

(56)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14.

i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo. (17)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016, pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Art. 33
- Concessione
1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune. (57)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15.

2. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il comune individua i livelli territoriali ottimali, costituiti da uno o più siti estrattivi, da affidare in concessione ai sensi del comma 1.
3. La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
4. La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.
5. La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009.
6. La concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la sub concessione e il trasferimento, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 22.
Art. 34
- Oggetto e contenuto della concessione
1. La concessione ha per oggetto la disponibilità di uno o più siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
2. La concessione contiene:
a) l'indicazione della localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze;
b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;
c) il canone e il contributo di estrazione dovuto dal concessionario;
d) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;
e) l'indennizzo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, quando la concessione non sia rilasciata a quest'ultimo;
f) la previsione che, qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Sito esternoarticolo 146 del d.lgs. 42/2004 , il mancato rinnovo della stessa alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f);
g) la definizione degli eventuali oneri determinati a seguito della convenzione di cui all'articolo 38, comma 11, posti a carico del concessionario;
h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
i) l'indicazione della cause di decadenza.
Art. 35
- Procedimento per il rilascio della concessione
1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. (58)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (58)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

contiene almeno:
a) progetto di coltivazione;
b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
d) perizia di stima del progetto di risistemazione;
e) indicazione delle opere di urbanizzazione;
f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.
3. Il comune procede alla selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica acquisendo il parere di cui all'articolo 40, comma 3, e (58)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

valutando prioritariamente i seguenti elementi:
a) ricadute ambientali;
b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;
c) effetti occupazionali;
d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell’articolo 36.
3 bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce le linee guida per la predisposizione degli avvisi di cui al comma 1. Le linee guida possono prevedere come criterio di premialità l’inserimento negli avvisi di misure volte a promuovere la continuità occupazionale del personale da parte del concessionario subentrante. (59)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

4. Il comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei.
5. Al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall’approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17. (60)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

6. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5.
7. Qualora il progetto definitivo non venga approvato il comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4.
8. La graduatoria ha validità triennale.
9. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica (58)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

di cui al comma 2, valutato e selezionato ai sensi del comma 3.
11. Nell'arco temporale di validità della concessione, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.
11 bis. Ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, il comune mette a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.(62)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16.

Art. 35 bis
- Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni (63)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 17.

1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, il comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.
2. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non sia prevalente, il comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.
3. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28.
4. La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui all'articolo 35.
Art. 35 ter
- Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio (64)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 18.

1. Il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 28, presenta il progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato degli elaborati di cui all'articolo 17.
2. L'approvazione del progetto definitivo costituisce condizione per il rilascio della concessione al vincitore della selezione di cui all’articolo 35.
3. Il rilascio della concessione costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 35 quater
- Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale (65)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 19.

1. Nei casi di cui all’articolo 35 bis, comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale.
2. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del comune.
Art. 36
- Contributo di estrazione e canone concessorio
1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3.
2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti all'articolo 27 commi 2 e 3.
3. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi di cui al comma 2, (8)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 3.

tenendo conto dei criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico, dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro e dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.
4. Oltre ai contributi di cui ai commi 1 e 2, il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone concessorio determinato in sede di gara.
5. Il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione e può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.
6. L'entità complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il canone concessorio per gli stessi materiali è fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.
6 bis. Ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. (66)

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 20.

6 ter. Qualora all'interno del territorio comunale non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di cui all'articolo 25, comma 2 bis. (66)

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 20.

6 quater. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le percentuali indicate ai commi 1 e 6. (66)

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 20.

Art. 37
- Cause di decadenza della concessione
1. Sono cause di decadenza:
a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio della concessione;
b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento concessorio;
c) la sospensione dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 21, per un periodo superiore ad un anno;
d) la mancata corresponsione del canone concessorio per un'annualità;
e) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3;
f) il diniego dell’autorizzazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 19 o la decadenza della stessa ai sensi dell'articolo 21.
2. Il comune accerta le cause di decadenza di cui al comma 1 e le notifica al trasgressore che nei successivi trenta giorni presenta le proprie controdeduzioni. Il comune, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate adotta il provvedimento di decadenza.
3. Il comune al momento della notifica ha facoltà di sospendere in via cautelativa l'esercizio dell'attività estrattiva.
Art. 38
- Autorizzazioni e concessioni esistenti
1. Il comune provvede al rilascio delle concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) o dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 .
2. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 o dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 , decadono anche le relative concessioni.
3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 e dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis (67)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016. (9)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 4.

4. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dal 31 ottobre 2016.(10)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 4.

5. Il termine di scadenza dell’autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell’interessato, e previa stipula di una convenzione (68)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio (69)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture. (70)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

6. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, (11)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 4.

procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa stipula di una convenzione (68)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio (69)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

nel sistema produttivo della filiera locale e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture. (70)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

6 bis. Al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 5 e 6 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall’industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell’articolo 2, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale. (71)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 (68)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga. (19)

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2.

7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico -finanziario. (71)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

8. La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.
9. La domanda di cui ai commi 4 , 5 e 6 è presentata, ai sensi dell’articolo 17, almeno sei mesi (72)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22.

prima della scadenza dell’autorizzazione.
10. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione: il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.
11. Ai fini di cui al comma 1, il comune individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva e procede a stipulare una convenzione con il concessionario uscente, determinando il valore residuo di tali beni, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell' autorizzazione.
12. Il valore determinato ai sensi del comma 11 (13)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 4.

è indicato nel bando di gara ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.
13. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica non si applicano i commi 4, 5 e 6.
Art. 39
- Regolamenti comunali
1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927, definisce in particolare:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'articolo 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall’articolo 34;
b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all’articolo 38, commi 5 e 6;
c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell' autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all’articolo 38, comma 11.
d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all’articolo 36.
2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in conformità alle disposizioni e ai principi della presente legge e sono emanati dai comuni entro il 31 dicembre 2019.(14)

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine.
4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.
Art. 40
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale costituisce un nucleo tecnico di valutazione e ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.
2. Il nucleo tecnico di valutazione è composto da:
a) tecnici regionali;
b) tecnici esterni indipendenti esperti in economia o ingegneria aziendale, in numero non superiore a tre, ai quali è riconosciuto un compenso in relazione ai pareri espressi.
3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1, ha il compito di esprimere un parere preventivo ai comuni, obbligatorio e non vincolante, ai fini delle valutazioni di competenza relative ai piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38. Il nucleo si esprime entro centoventi giorni dalla ricezione dei piani medesimi; decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, i comuni procedono comunque alle valutazioni di competenza.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce la struttura standard dei piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38.
Art. 40 bis
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di costituzione del comitato del distretto Apuo-versiliese di cui fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 40 ter, delle camere di commercio e delle parti economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto;
b) elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all’esame della Regione.
3. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione delle filiere produttive dei materiali da estrazione, ed in particolare a:
a) sostenere progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione;
b) promuovere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;
c) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
d) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico;
e) promuovere la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese del distretto apuo-versiliese al fine di attuare interventi per lo sviluppo delle filiere produttive connesse ai materiali da estrazione.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì i rapporti del Comitato con gli organismi previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 21 febbraio 2000 (Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell’art. 36 della Legge 317/1991 come modificato dall’art.6, comma 8 L. 140/99).
Art. 40 ter
1. Ai fini della presente legge il Distretto Apuo Versiliese comprende il territorio dei seguenti Comuni: Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli di Sotto.
Art. 41
- Accordi per la filiera locale
1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese di cui all’articolo 40 bis, comma 1 (93)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16.

, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo del distretto.

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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