Menù di navigazione

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO V
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi e dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare (96)

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Art. 31
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi
1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitino di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.
2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione.
5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.
6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.
Art. 31 bis
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare (97)

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

1. I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico e di messa in sicurezza, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e definiscono negli strumenti della pianificazione urbanistica le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito.
2. Il comune, per le aree individuate ai sensi del comma 1, può rilasciare l’autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 prevedono la quantità massima di materiale da commercializzare in misura non superiore a quella strettamente necessaria a consentire la fattibilità economica dell’intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza e, comunque, non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. I comuni, entro tali limiti, individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
4. La domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 relativi alla valutazione paesaggistica delle attività estrattive e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di apposita convenzione.
6. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermi restando i limiti di cui al comma 3.
7. Il sito estrattivo di cui al comma 1, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva e deve essere escluso dal perimetro del giacimento. La deperimetrazione del giacimento, effettuata dal comune nei propri strumenti della pianificazione territoriale, non costituisce variante al PRC ed è comunicata tempestivamente alla Regione.
8. Al fine di incentivare e favorire il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi di cui al comma 1, i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cave di materiali per usi ornamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.