Menù di navigazione

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 71
- Norma finanziaria
1. Gli oneri di cui agli articoli 3, 43, comma 4, 51 e 56, sono stimati complessivamente in euro 475.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte per euro 350.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 125.000,00 con le risorse dell'UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015; in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB. 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 100.000,00 con le risorse dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.
1 bis. Gli oneri di cui all’articolo 40, comma 2, sono stimati in euro 25.000,00 per l’anno 2019, euro 70.000,00 per l’anno 2020 ed euro 50.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. (84)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 32.

1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 40, comma 4, è autorizzata, per il solo anno 2019, la spesa di euro 25.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019. (84)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 32.

2. Le entrate relative al contributo di estrazione e derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 27 sono stimate in euro 475.000,00 per l’anno 2015 con imputazione all’UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate” per euro 75.000,00 e all’UPB 322 “Proventi diversi” per euro 400.000,00; per il bilancio 2015 e sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con imputazione all’UPB 322 ”Proventi diversi” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017 e anni successivi.
3. Al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
anno 2015
- in diminuzione, UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate”, euro 75.000,00
- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 400.000,00
- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 25.000,00
- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 350.000,00
anno 2016
- in diminuzione, UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate”, euro 150.000,00
- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 800.000,00
- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 50.000,00
- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale– Spese correnti”, euro 700.000,00
anno 2017
- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 800.000,00
- in aumento UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 100.000,00(1)

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 700.000,00
3 bis. Al fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 bis e 1 ter al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità 2019 per competenza e cassa, ed annualità 2020 e 2021 per sola competenza, sono apportate le seguenti variazioni:
anno 2019
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00.
anno 2020
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 70.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 70.000,00.
anno 2021
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00. (84)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 32.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.