Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 7
- Contenuti del piano regionale cave
1. Il PRC definisce:
a) il quadro conoscitivo delle attività estrattive e delle risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a:
1) le risorse minerarie suscettibili di attività estrattive ed i vincoli già esistenti da rispettare per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva;
2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei materiali estratti;
3) la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili;
4) i siti estrattivi e le cave di reperimento di materiali ornamentali storici;
5) i siti estrattivi dismessi;
6) l'analisi dell'andamento economico del settore;
7) le proiezioni di mercato relative alle tipologie di materiali in un quadro di riferimento di sostenibilità ambientale;
b) i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa;
c) i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile, individuati per ciascun comprensorio in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile;
d) i criteri al fine della localizzazione, da parte dei comuni, delle aree a destinazione estrattiva e per l’effettuazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area, nonché i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, delle aree annesse al sito estrattivo in cui possono (30) essere svolte (31) le eventuali attività di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione;
e) la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili anche sulla base delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
f) gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui all'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) in coerenza con gli altri atti di programmazione regionale;
g) i criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva, in relazione alle varie tipologie dei materiali da estrazione, con particolare riferimento alla coltivazione dei materiali da taglio/ornamentali presenti nei giacimenti di cui alla lettera b), e nei siti estrattivi in esercizio;
h) criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi;
i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali di cava, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive; (32)
l) gli indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio;
m) gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza;
n) gli indirizzi per il recupero ambientale di siti estrattivi dismessi;
o) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 88, comma 7, lettera i), della l.r. 65/2014 ;
p) gli indirizzi ed i criteri per la coltivazione in galleria dei materiali, ivi compresa la coltivazione nelle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di tutela;
q) i criteri per la tutela e la coltivazione delle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici.
2. I giacimenti individuati ai sensi del comma 1, lettera b), costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 ;
3. I contenuti del PRC di cui al comma 1, lettera b), c) ed e), hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 88, comma 7 della l.r. 65/2014 .
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.