Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 68
- Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 65/1997 dopo le parole: “
è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa;
” sono inserite le seguenti: “ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale
strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
”.2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 65/1997 il primo periodo è abrogato.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.