Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 62
- Modifiche dell'articolo 45 della l.r.10/2010
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 le parole: “
negli allegati A3 e
” sono sostituite dalle seguenti: “nell’allegato
”.2. Al comma 4 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 le parole “
negli allegati A3 e
” sono sostituite dalle seguenti: “nell’allegato
”.3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 , è sostituito dal seguente: “
Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m
3
annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.