Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 55
- Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione
1. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a:
a) definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione di sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere produttive dei materiali da estrazione;
b) sostenere l'impegno nella tracciabilità e marcatura dei prodotti;
c) diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;
d) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
e) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico anche attraverso la comunicazione della propria impronta ambientale e sociale.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.