Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 53
- Obblighi dei comuni
1. I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni relative a:
a) l'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza, indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni, i titolari delle stesse e il loro recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente così come risultante dagli articoli 25 e 36. (78)
b) l'entità dei contributi di estrazione percepiti nell'anno precedente, specificando puntualmente la destinazione delle relative somme nel rispetto di quanto previsto all'articolo 27 e provvedendo al relativo versamento.
2. I comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi; in assenza di comunicazioni i controlli si considerano non effettuati.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.