Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 52
- Sanzioni
1. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del non si cumulano.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), degli importi relativi al contributo di estrazione e alle sanzioni di cui al comma 1.
4. L'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni.
5. L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 o del permesso di ricerca comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. Non si applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di materiale in aree la cui superficie sia inferiore all’ 1 per cento di quella autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva. (77)
6. La violazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 25, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.