Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 51
- Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione
1. La Regione promuove forme anche permanenti di collaborazione e coordinamento fra i soggetti di cui all'articolo 50, per migliorare l'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 53, l'ufficio regionale competente effettua un monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantità escavate ed ai controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti.
3. Sulla base del coordinamento e del monitoraggio di cui ai comma 1 e 2, la Regione effettua controlli diretti sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all’articolo 50, comma 2.
4. Il personale incaricato può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.