Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 50
- Funzioni di polizia e vigilanza
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

2. I comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, e adotta i conseguenti provvedimenti.
3. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio.
4. Sono fatte salve le competenze degli enti parco previste dalla normativa vigente.
5. Il personale incaricato dei controlli può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.
5 bis. Qualora sulla base delle risultanze dei controlli sull’attività dei siti estrattivi, in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione, gli organi competenti all’attività di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro normativo di riferimento, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare dell’attività estrattiva i tempi ed i modi previsti per l’adeguamento del sito. (76)
6. Per le attività di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attività estrattiva, i comuni possono avvalersi dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), ferme restando le attività istituzionali obbligatorie ivi previste.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.