Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 42
- Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico
1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi, sono esercitate dal comune, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.
3. Nei terreni rimboschiti ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), qualora il progetto di risistemazione preveda il ripristino del bosco, il rimboschimento compensativo o il costo presunto dello stesso, di cui all’articolo 44 della l.r. 39/2000 , sono ridotti del 30 per cento; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.