Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 36
- Contributo di estrazione e canone concessorio
1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3.
2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti all'articolo 27 commi 2 e 3.
3. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi di cui al comma 2, (8) tenendo conto dei criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico, dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro e dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.
4. Oltre ai contributi di cui ai commi 1 e 2, il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone concessorio determinato in sede di gara.
5. Il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione e può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.
6. L'entità complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il canone concessorio per gli stessi materiali è fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.
6 bis. Ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. (66)
6 ter. Qualora all'interno del territorio comunale non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di cui all'articolo 25, comma 2 bis. (66)
6 quater. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le percentuali indicate ai commi 1 e 6. (66)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.