Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 35 quater
- Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale (65)
1. Nei casi di cui all’articolo 35 bis, comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale.
2. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del comune.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.