Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 35
- Procedimento per il rilascio della concessione
1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. (58)
a) progetto di coltivazione;
b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
d) perizia di stima del progetto di risistemazione;
e) indicazione delle opere di urbanizzazione;
f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.
3. Il comune procede alla selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica acquisendo il parere di cui all'articolo 40, comma 3, e (58) valutando prioritariamente i seguenti elementi:
a) ricadute ambientali;
b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;
c) effetti occupazionali;
d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell’articolo 36.
3 bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce le linee guida per la predisposizione degli avvisi di cui al comma 1. Le linee guida possono prevedere come criterio di premialità l’inserimento negli avvisi di misure volte a promuovere la continuità occupazionale del personale da parte del concessionario subentrante. (59)
4. Il comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei.
5. Al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall’approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17. (60)
6. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5.
7. Qualora il progetto definitivo non venga approvato il comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4.
8. La graduatoria ha validità triennale.
9. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica (58) di cui al comma 2, valutato e selezionato ai sensi del comma 3.
11. Nell'arco temporale di validità della concessione, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.
11 bis. Ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, il comune mette a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.(62)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.