Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 34
- Oggetto e contenuto della concessione
1. La concessione ha per oggetto la disponibilità di uno o più siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
2. La concessione contiene:
a) l'indicazione della localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze;
b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;
c) il canone e il contributo di estrazione dovuto dal concessionario;
d) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;
e) l'indennizzo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, quando la concessione non sia rilasciata a quest'ultimo;
f) la previsione che, qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'
articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , il mancato rinnovo della stessa alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f);

g) la definizione degli eventuali oneri determinati a seguito della convenzione di cui all'articolo 38, comma 11, posti a carico del concessionario;
h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
i) l'indicazione della cause di decadenza.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.