Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 33
- Concessione
1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune. (57)
2. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il comune individua i livelli territoriali ottimali, costituiti da uno o più siti estrattivi, da affidare in concessione ai sensi del comma 1.
3. La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
4. La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.
5. La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009.
6. La concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la sub concessione e il trasferimento, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 22.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.