Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 31
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi
1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitino di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.
2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione.
5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.
6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.