Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 28
- Consorzi
1. Il comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonché le cause e le modalità di scioglimento.
3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune svolge le attività di cui all'articolo 2619 del codice civile e provvede:
a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini;
b) ad autorizzare una o più imprese a recedere dal consorzio qualora ciò consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.