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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 27
- Contributo di estrazione
1. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro.
2. Il comune versa annualmente all’azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato:
a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
b) per il 5 per cento all’azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
c) per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive.
3. I comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane versano all'Ente Parco delle Alpi Apuane l' 1 per cento dei contributi loro spettanti e destinano lo 0,5 per cento di tali contributi ad interventi di formazione per la lavorazione sostenibile del marmo. L'Ente Parco delle Alpi Apuane destina il contributo per gli adempimenti di pianificazione e per gli adempimenti istruttori connessi al procedimento autorizzatorio e per interventi di promozione e valorizzazione del Parco.
4. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.
5. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune nel limite del 10,50 per cento del valore di mercato. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.
6. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto:
a) dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione;
b) di criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico;
c) dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro;
d) dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.
7. Per i siti estrattivi in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti.
8. Gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5 sono tempestivamente comunicati alla Regione.
9. A scomputo, totale o parziale, del contributo di cui ai commi 1, 4 e 5, da versare per la durata dell'autorizzazione, è facoltà del comune far realizzare direttamente gli interventi infrastrutturali e le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive individuati dallo stesso, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
10. Salvo diversa determinazione del comune, entro il 30 giugno di ogni anno, è versato un acconto rapportato alla metà del volume escavato nell'anno precedente; entro il 31 dicembre dello stesso anno, è versato il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava di cui all'articolo 25, (53)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 13.

redatti nello stesso mese. Nel primo anno di esercizio dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre come risultante dagli elaborati di progetto.
11. Il comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5, vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2.
11 bis. La Regione rinuncia ai crediti di natura non tributaria vantati nei confronti dei comuni relativamente ai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5 qualora siano inferiori all'importo determinato annualmente con legge di bilancio. (54)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 13.


Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.