Menù di navigazione

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 25
- Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al comune ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione. (50)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11.

2 bis. Per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune annualmente la relazione tecnica di cui al comma 2 e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tecniche degli elaborati di rilievo tridimensionale. (51)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.