Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 24
- Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale
1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), effettua l’ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione.
3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2, il comune provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 26 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nelle cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi 3 e 4 .
6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione i lavori di risistemazione non risultino ultimati, il comune provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.