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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 21
- Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;
e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;
f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;
g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2;
i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;
l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Sito esternoarticolo 146 del d.lgs. 42/2004 .
n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis; (41)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa. (41)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi; (41)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione indicando i termini entro cui provvedere:
a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), a presentare le eventuali controdeduzioni ;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere h), i), l), m), n), n bis), n ter) e n quater), a porre in essere i necessari adempimenti. (42)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere l) e m), il provvedimento di sospensione può riguardare solo una parte dell'attività estrattiva, ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione. (43)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

2 ter. Ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5, è dimezzato. (43)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

3. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, o il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza oltre le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5. (44)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato.
5. Qualora sussista un grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927 può prescrivere, assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell’autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell’autorizzazione e l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile della Regione, fatto salvo il caso in cui appartenga al patrimonio indisponibile comunale.

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.