Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 20
- Durata dell'autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.
3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21.
4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune (39) una sola volta e per una durata massima di tre anni (39) al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.
4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI. (40)
4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni. (40)
5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.