Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 18
- Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino.
2. L'autorizzazione contiene:
a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze;
b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;
c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21;
d) il termine di validità dell'autorizzazione;
e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse;
g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'istallazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.