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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 34

Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 57 dello Statuto;


Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);


Considerato quanto segue:


1. Le modifiche introdotte dalla presente legge nella l.r. 34/2008 intendono rafforzare la terzietà del Collegio di garanzia, recidendo con decisione qualsiasi vincolo che possa sussistere tra i suoi componenti e la dimensione politica, sindacale o dell’associazionismo di categoria a qualsiasi livello.


2. Facendo proprie le ipotesi previste dal codice di procedura civile in materia di astensione, la presente modifica prevede altresì l’obbligo di astensione dal procedimento qualora possa determinarsi un potenziale conflitto di interesse tra un componente il Collegio di garanzia e la materia sottoposta alla valutazione del Collegio stesso;


Approva la presente legge:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.