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Legge regionale 20 marzo 2015, n. 32

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 , come recentemente modificato dalla l.r. 88/2014 , prevede che l’esercizio venatorio si svolga in nove ambiti territoriali di caccia (ATC) corrispondenti ai confini provinciali, salvo che per le Province di Firenze e Prato costituenti un unico ATC. Il medesimo articolo 11, come novellato dalla sopracitata l.r. 88/2014 , prevede inoltre la possibilità di istituire dei sottoambiti al fine di garantire una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche dei diversi contesti territoriali;


2. Tali disposizioni appalesano una possibile violazione dell’Sito esternoarticolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in quanto, prevedendo ambiti di natura non necessariamente sub-provinciale e rendendo facoltativa l’istituzione dei citati sottoambiti per l’esercizio dell’attività venatoria, potrebbero porsi in contrasto con gli standard di tutela uniformi stabiliti sul territorio nazionale dalla Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


3. Si ritiene pertanto opportuno eliminare dalla normativa vigente i possibili profili di illegittimità costituzionale prevedendo che la corrispondenza degli ATC con i confini provinciali rilevi esclusivamente ai fini della organizzazione amministrativa con la conseguente istituzione dei sottoambiti non più in via facoltativa;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Sito esternoCorte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 2, della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.