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Legge regionale 20 marzo 2015, n. 32

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 1
1. All’inizio del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), inserite le parole: “
Ai soli fini della organizzazione amministrativ
a”.(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 2, della presente legge.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 3/1994 le parole: “
possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter
” sono sostituite dalle seguenti: “
nonché ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter, sono istituiti sottoambiti di
dimensioni sub-provinciali
”.(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 2, della presente legge.


Note del Redattore:

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La Sito esternoCorte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 2, della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.