Menù di navigazione

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO III
- Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 16
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.
3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente e alla regolarità contributiva da verificare d'ufficio attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). (33)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4.

4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l’autorizzazione è rilasciata a seguito della conferenza di servizi prevista dall’articolo 19, il cui provvedimento finale sostituisce (34)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4.

ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.
5. Qualora l'attività estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o più comuni, la conferenza di servizi di cui al comma 4 è convocata dal comune in cui ricade l'area più estesa del sito. Tale conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della Sito esternol. 241/1990 , che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione.
6. Nei procedimenti, relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), gli atti di assenso espressi nella verifica di assoggettabilità a VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti. (35)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4.

Art. 17
- Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:
a) analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento;
b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali;
1) la descrizione dell'area dell'intervento e delle singole fasi di coltivazione;
2) il metodo di coltivazione adottato, i tempi e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;
3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre.
d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al Sito esternod.lgs. 117/2008 ;
f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;
h) perizia di stima del progetto di risistemazione;
i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti;
l) designazione del direttore responsabile ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 128/1959; (36)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5.

l bis) designazione del direttore dei lavori responsabile, in particolare, della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e dell'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'articolo 18. (37)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 18
- Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino.
2. L'autorizzazione contiene:
a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze;
b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;
c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21;
d) il termine di validità dell'autorizzazione;
e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse;
g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'istallazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.
Art. 19
- Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, lo SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 .
3. Il procedimento unico ha una durata che non può essere superiore a centocinquanta giorni.
Art. 20
- Durata dell'autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.
3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Sito esternoarticolo 146 del d.lgs. 42/2004 , il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21.
4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune (39)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7.

una sola volta e per una durata massima di tre anni (39)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7.

al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.
4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI. (40)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7.

4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni. (40)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7.

5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
Art. 21
- Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;
e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;
f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;
g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2;
i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;
l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Sito esternoarticolo 146 del d.lgs. 42/2004 .
n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis; (41)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa. (41)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi; (41)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione indicando i termini entro cui provvedere:
a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), a presentare le eventuali controdeduzioni ;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere h), i), l), m), n), n bis), n ter) e n quater), a porre in essere i necessari adempimenti. (42)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere l) e m), il provvedimento di sospensione può riguardare solo una parte dell'attività estrattiva, ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione. (43)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

2 ter. Ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5, è dimezzato. (43)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

3. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, o il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza oltre le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5. (44)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8.

4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato.
5. Qualora sussista un grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927 può prescrivere, assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell’autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell’autorizzazione e l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile della Regione, fatto salvo il caso in cui appartenga al patrimonio indisponibile comunale.
Art. 22
- Subingresso nelle coltivazioni
1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.
3 bis. Il cedente l'autorizzazione presenta, entro il termine di cui al comma 4, gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all'attività svolta e dichiara l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 27. (45)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9.

4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis (46)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9.

adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro.
5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività.
Art. 23
- Varianti all'autorizzazione
1. È rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 nei seguenti casi: (47)

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10.

a) difformità volumetriche, entro il dimensionamento autorizzato, eccedenti il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate qualora tali difformità risultino pari o superiori a 1.000 metri cubi e fermo restando il limite massimo di 9.500 metri cubi; (48)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10.

b) modifiche sostanziali (49)

Parola inserita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10.

riguardanti l'assetto definitivo del sito;
c) introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;
d) modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere modificata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , fermo restando la durata iniziale della stessa.
Art. 24
- Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale
1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), effettua l’ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione.
3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2, il comune provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 26 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell’area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nelle cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi 3 e 4 .
6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione i lavori di risistemazione non risultino ultimati, il comune provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
Art. 25
- Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al comune ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione. (50)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11.

2 bis. Per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune annualmente la relazione tecnica di cui al comma 2 e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tecniche degli elaborati di rilievo tridimensionale. (51)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11.

Art. 26
- Garanzie finanziarie
1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca.
1 bis. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono prestate anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 3. (52)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 12.

2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:
a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);
c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, può essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.
5. L'importo della garanzia è determinato dal comune e può essere adeguato annualmente in funzione:
a) dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione;
b) delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi del comma 4;
c) delle varianti all'autorizzazione di cui all'articolo 23.
6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009, e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
7. Ai fini del mantenimento della riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie, l'istante deve rinnovare l'autocertificazione in ordine al possesso delle certificazioni relative al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme “EMAS”), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.
8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di cui al comma 6, possono essere applicate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per attività estrattive già autorizzate.
9. L'istante è tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo competente o dell'ente di certificazione.
10. L'importo della garanzia è aggiornato dal comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.
12. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.
Art. 27
- Contributo di estrazione
1. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro.
2. Il comune versa annualmente all’azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato:
a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
b) per il 5 per cento all’azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
c) per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive.
3. I comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane versano all'Ente Parco delle Alpi Apuane l' 1 per cento dei contributi loro spettanti e destinano lo 0,5 per cento di tali contributi ad interventi di formazione per la lavorazione sostenibile del marmo. L'Ente Parco delle Alpi Apuane destina il contributo per gli adempimenti di pianificazione e per gli adempimenti istruttori connessi al procedimento autorizzatorio e per interventi di promozione e valorizzazione del Parco.
4. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.
5. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune nel limite del 10,50 per cento del valore di mercato. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.
6. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto:
a) dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione;
b) di criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico;
c) dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro;
d) dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.
7. Per i siti estrattivi in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti.
8. Gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5 sono tempestivamente comunicati alla Regione.
9. A scomputo, totale o parziale, del contributo di cui ai commi 1, 4 e 5, da versare per la durata dell'autorizzazione, è facoltà del comune far realizzare direttamente gli interventi infrastrutturali e le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive individuati dallo stesso, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
10. Salvo diversa determinazione del comune, entro il 30 giugno di ogni anno, è versato un acconto rapportato alla metà del volume escavato nell'anno precedente; entro il 31 dicembre dello stesso anno, è versato il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava di cui all'articolo 25, (53)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 13.

redatti nello stesso mese. Nel primo anno di esercizio dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre come risultante dagli elaborati di progetto.
11. Il comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5, vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2.
11 bis. La Regione rinuncia ai crediti di natura non tributaria vantati nei confronti dei comuni relativamente ai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5 qualora siano inferiori all'importo determinato annualmente con legge di bilancio. (54)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 13.

Art. 28
- Consorzi
1. Il comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonché le cause e le modalità di scioglimento.
3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune svolge le attività di cui all'articolo 2619 del codice civile e provvede:
a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini;
b) ad autorizzare una o più imprese a recedere dal consorzio qualora ciò consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.