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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO XII
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 56
- Dotazione organica
1. Per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51, nonché in materia di VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni.
2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma 1, è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel numero massimo di quindici unità, previa intese tra Regione, province e comuni per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo.
3. Decorsi tre mesi senza che venga stipulata l'intesa, la Regione provvede ad individuare il personale da trasferire, mediante avviso, tra coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le predette funzioni, anche in misura non prevalente, presso le amministrazioni provinciali e comunali.
4. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento, la Regione procede alla selezione del personale da trasferire sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento, anche in misura non prevalente delle funzioni di cui al comma 2, e lo comunica agli enti interessati.
5. Al personale di cui al comma 2 è riconosciuta, a tutti gli effetti, la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.
6. Il personale trasferito è inquadrato nella categoria e nella relativa posizione di sviluppo economico in possesso al momento del trasferimento.
7. A decorrere dal trasferimento del personale, le amministrazioni comunali e provinciali interessate riducono in misura corrispondente le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) per tale personale a decorrere dal 1° gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data. (15)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 6.

8. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La predetta somma rileva, invece, per le amministrazioni comunali e provinciali interessate dal trasferimento del personale, ai fini del rispetto dell'Sito esternoarticolo 1, comma 557 della l. 296/2006 .
9. La Regione, previa stipula di convenzioni, può avvalersi degli uffici e del personale degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.
10. Le risorse relative alla spesa di cui al comma 7, trovano compensazione in quota corrispondente dei contributi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c).
Art. 57
- Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive
2. Fino all'entrata in vigore del PRC restano in vigore:
a) il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla l.r. 78/1998 ;
b) il piano regionale attività estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), per le province che non hanno approvato il PAERP.
3. Qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative già contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAE, o modificare quelle esistenti, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 65/2014 .
Art. 58
- Disposizioni transitorie
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge e, comunque, non oltre il termine individuato dal PRC ai sensi dell’articolo 9, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti degli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti, se non in contrasto con le disposizioni del PRC. (89)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di cui all'articolo 12, comma 4, della l.r. 78/1998 .
3. Ai procedimenti, avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 78/1998 .
4. Ai procedimenti di VIA, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento e sono conclusi secondo le norme vigenti a tale data.
Art. 58 bis
Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane (21)

Articolo aggiunto con l.r. 2 ottobre 2018, n. 54, art. 1.

(81)

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30.

1. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del (90)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72.

31 dicembre 2019, (82)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30.

qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L’ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4.
2. L'autorizzazione in essere è sospesa sino all'approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.
3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f).
4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).
5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 54/2018, all’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.
Art. 59
- Sanzioni per inadempimento della Regione
1. La mancata approvazione del regolamento entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, comporta una diminuzione del 10 per cento su base annua della quota del contributo di estrazione a favore della Regione, rapportata ai mesi di ritardo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra.
2. La mancata adozione del PRC entro il termine di cui all'articolo 57, comma 1, comporta la diminuzione di cui al comma 1.
Art. 60
- Clausola valutativa
1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro dicembre 2020, (16)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75, art. 7.

(83)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31.

una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) lo stato di completamento dell’attività di cui all’articolo 32 da parte dei comuni;
b) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
2. Dopo diciotto mesi dall’approvazione del PRC la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenziano in particolare:
a) lo stato di completamento dell’attività di revisione dei regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 39;
b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico degli operatori del settore;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.
3. Entro cinque anni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone uno studio contenente i principali risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici ed occupazionali.
Art. 61
d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave;
”.
Art. 62
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 le parole: “
negli allegati A3 e
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’allegato
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 le parole “
negli allegati A3 e
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’allegato
”.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 , è sostituito dal seguente: “
Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m
3
annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.
”.
Art. 63
- Modifiche dell’allegato A1 della l.r.10/2010
1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
c bis) Cave con più di 500.000 m
3
annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.
”.
2. Dopo la lettera c) bis dell’allegato A1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
c ter) Cave superiori a 30.000 m
3
annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.
”.
Art. 64
- Abrogazione dell'allegato A3 della l.r.10/2010
1. L'allegato A3 della l.r.10/2010 è abrogato.
Art. 65
- Modifiche dell'allegato B1 della l.r.10/2010
1. Dopo la lettera g) dell'allegato B1 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
g bis) cave superiori a 60.000 m
3
annui di materiale estratto
”.
Art. 66
- Modifiche dell'allegato B3 della l.r.10/2010
1. La lettera h) dell’allegato B3 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
h) Cave fino a 60.000 m
3
annui di materiale estratto.
”.
Art. 67
1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 65/97 le parole: “
Nella previsione riferita alle
cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla
legge regionale 3 novembre 1998, n. 78
(Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.
” sono soppresse.
Art. 68
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 65/1997 dopo le parole: “
è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa;
” sono inserite le seguenti: “
ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale
strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 65/1997 il primo periodo è abrogato.
Art 69
- Modifiche della l.r. 78/1998
1. Il titolo della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente: “
Disposizioni in materia di miniere
”.
2. Gli articoli da 1 a 31 e gli articoli da 35 a 42 della l.r.78/1998 sono abrogati.
Art. 70
- Modifiche della l.r. 104/1995
1. Gli articoli 2 e 3 della l.r. 104/1995 sono abrogati.
Art. 71
- Norma finanziaria
1. Gli oneri di cui agli articoli 3, 43, comma 4, 51 e 56, sono stimati complessivamente in euro 475.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte per euro 350.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 125.000,00 con le risorse dell'UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015; in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB. 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 100.000,00 con le risorse dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.
1 bis. Gli oneri di cui all’articolo 40, comma 2, sono stimati in euro 25.000,00 per l’anno 2019, euro 70.000,00 per l’anno 2020 ed euro 50.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. (84)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 32.

1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 40, comma 4, è autorizzata, per il solo anno 2019, la spesa di euro 25.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019. (84)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 32.

2. Le entrate relative al contributo di estrazione e derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 27 sono stimate in euro 475.000,00 per l’anno 2015 con imputazione all’UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate” per euro 75.000,00 e all’UPB 322 “Proventi diversi” per euro 400.000,00; per il bilancio 2015 e sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con imputazione all’UPB 322 ”Proventi diversi” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017 e anni successivi.
3. Al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
anno 2015
- in diminuzione, UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate”, euro 75.000,00
- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 400.000,00
- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 25.000,00
- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 350.000,00
anno 2016
- in diminuzione, UPB 242 “Altre entrate correnti vincolate”, euro 150.000,00
- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 800.000,00
- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 50.000,00
- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale– Spese correnti”, euro 700.000,00
anno 2017
- in aumento, UPB 322 “Proventi diversi”, euro 800.000,00
- in aumento UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, euro 100.000,00(1)

v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

- in aumento UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 700.000,00
3 bis. Al fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 bis e 1 ter al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità 2019 per competenza e cassa, ed annualità 2020 e 2021 per sola competenza, sono apportate le seguenti variazioni:
anno 2019
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00.
anno 2020
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 70.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 70.000,00.
anno 2021
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" Titolo 1 “spese correnti”, euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 50.000,00. (84)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 32.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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v. B.U. 13 maggio 2015, n. 27, Errata Corrige.

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Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 4.

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Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

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Parole così sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 2 .

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Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.

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Punto così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 9 .

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Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 29 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 31 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 70 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 17 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2023, n. 24, art. 3.

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