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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

TITOLO II
Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette
CAPO I
Funzioni della Regione, dell’ente parco regionale e degli enti locali
Art. 14
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette (14)

Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 9.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:
a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) (135)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 100.

;
b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;
c) approva lo statuto dei parchi regionali;
d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;
e) approva il budget economico (185)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71.

ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;
f) sovrintende e vigila sull’attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;
g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull’amministrazione dei parchi regionali;
h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 44;
i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5;
l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) (135)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 100.

, in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 ;
m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
n) approva il regolamento della riserva;
o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.
3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 4, lettera c) (136)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 100.

.
4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 12, commi 3 e 4, (137)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 100.

e dall’articolo 14, commi 2 e 5, Sito esternodella l. 394/1991 , in materia di parchi nazionali.
Art. 15
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale
1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all’articolo 18, la Regione provvede all’istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato “ente parco”, a cui è affidata la gestione del medesimo parco.
2. L’ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all’articolo 26;
b) predispone la proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e la relativa proposta di regolamento di cui all’articolo 30;
c) adotta il budget economico (186)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72.

ed il bilancio di esercizio del parco regionale di cui all’articolo 35;
d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31; (15)

Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 10.

e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai titoli II e III, dal piano integrato, dal regolamento e dal piano di gestione;
f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 4, lettera c) (138)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 101.

; (15)

Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 10.

g) elabora il programma triennale (187)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72.

delle attività, di cui all’articolo 36;
h) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell’aggiornamento dell’Atlante dei servizi di cui all’articolo 62;
i) accerta gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
l) applica ed irroga le sanzioni di cui all’articolo 63;
m) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all’articolo 12;
m bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4; (16)

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 10.

n) dispone la sospensione e la riduzione in pristino di cui all’articolo 64;
o) svolge le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale.
Art. 16
Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette (17)

Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 11.

1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l’istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all’articolo 12.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:
a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza (139)

Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 102.

delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b) (140)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 102.

;
b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all’articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;
c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12.
Art. 17
Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette (18)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 12.

1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:
a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);
b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12;
c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.
3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della l.r. 68/2011 , previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:
a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) (141)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 103.

, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46, comma 4 (141)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 103.

;
b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.
CAPO II
Disposizioni in materia di parchi regionali
SEZIONE I
Istituzione del parco e organi dell’ente parco
Art. 18
Legge istitutiva del parco regionale
1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.(19)

Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 13.

2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l’ente per la sua gestione, definisce:
a) le finalità del parco;
b) la perimetrazione provvisoria del parco e delle eventuali aree contigue;
c) le misure di salvaguardia;
d) gli elementi del piano integrato per il parco, nonché le disposizioni di principio a cui il regolamento deve dare attuazione;
e) tempi e modalità per l’approvazione dello statuto;
f) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive di cui alla lettera a);
g) forme e modalità di finanziamento regionale e degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 11, comma 3, e dall’Sito esternoarticolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .
3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 . (20)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 13.

Art. 19
Organi dell’ente parco e loro durata
1. Sono organi dell’ente parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la comunità del parco;
d) il collegio regionale unico dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell’ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni.
Art. 20
Presidente
1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della l.r. 5/2008 , sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parco e dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.
2. Il presidente del parco:
a) ha la legale rappresentanza dell’ente parco e ne coordina l'attività;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
c) adotta le ordinanze di cui all’articolo 64;
d) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
Art. 21
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della l.r. 5/2008 .
2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità:
a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco;
b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 14.

designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 14.

designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio;
d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.
3. Il consiglio direttivo:
a) predispone la proposta di piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27;
b) adotta il regolamento del parco ai sensi dell’articolo 30;
c) approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità del parco, di cui all’articolo 35, comma 9;
d) adotta il budget economico (188)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73.

ed il bilancio di esercizio e li trasmette agli organi di cui all’articolo 35, comma 4;
e) approva il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente, di cui all’articolo 41, comma 3;
f) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all’articolo 25;
g) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione di cui all’articolo 37;
h) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell’ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
4. Il consiglio direttivo delega al presidente l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’ente parco.
5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e l’elenco delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio.
Art. 22
Comunità del parco
1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell’area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
a) adotta lo statuto del parco di cui all’articolo 26;
b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21;
c) esprime parere obbligatorio in relazione:
1) al piano integrato per il parco, ai sensi dell’articolo 29;
2) all'adozione del regolamento, ai sensi dell’articolo 30 e del piano di gestione di cui all’articolo 28;
3) all'adozione del budget economico (189)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74.

e del bilancio di esercizio del parco, di cui all’articolo 35;
4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell’ente;
e) promuove l’equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all’interno delle aree del parco;
f) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, ad eccezione delle province e della città metropolitana, (22)

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 15.

al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell’attività dell'ente. Essa vigila sull’attuazione degli interventi previsti nella sezione programmatica del piano integrato per il parco, di cui all’articolo 27, comma 8.
4. La comunità esprime i pareri di competenza (23)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 15.

entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere, fatto salvo quanto previsto all’articolo 35, comma 3 (152)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 26.

, si intende favorevole quando non è pervenuto entro il termine indicato.
5. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell’ente parco di cui all’articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio. (24)

Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 15.

7. Qualora un ente rappresentato all’interno della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3, la Regione, su richiesta dell’ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l’attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all’ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all’ente parco.
8. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l’unione stessa all’esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all’interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell’unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti, compreso il pagamento delle quote di cui al comma 3.
Art. 23
Collegio regionale unico dei revisori dei conti
1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco.
2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Nella prima seduta, il collegio regionale unico dei revisori dei conti nomina il presidente tra i propri membri.
4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente parco delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il parere sul budget economico (190)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75.

dell’ente parco contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell’ente parco e alla Giunta regionale.
9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
Art. 24
Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell’ente parco
1. Al presidente del parco spetta un’indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio direttivo.
3. Al presidente del parco e ai soggetti di cui al comma 2, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
4. Al presidente del parco ed ai soggetti di cui al comma 2, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è comunque riconosciuto il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui:
a) la sede dell'ente parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;
b) l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.
5. Al presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di rimborso spese di cui ai commi 3 e 4.
SEZIONE II
Comitato scientifico
Art. 25
Comitato scientifico
1. Al fine di garantire all’ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco.
2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato sono nominati sulla base di designazioni espresse congiuntamente dalle università degli studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali.
3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo statuto. In particolare esso si esprime per i profili di competenza:
a) sul piano integrato per il parco, sul regolamento e sul piano di gestione, con parere obbligatorio;
b) su ogni altra questione di carattere scientifico a richiesta degli organi dell’ente parco e del direttore.
4. Il comitato scientifico si esprime entro i termini stabiliti dallo statuto e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.
5. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica, informazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile e si rapporta con la consulta tecnica regionale, di cui all’articolo 9, per la condivisione delle conoscenze ed il coordinamento delle funzioni, per le materie di sua competenza.
6. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del comitato stesso. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese nella misura ed alle condizioni previste all’articolo 24, commi 3 e 4.
SEZIONE III
Atti dell’ente parco regionale
Art. 26
Statuto
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell’ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all’approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del parco prevede in particolare:
a) la sede dell'ente;
b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 22, comma 1 e l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 8;
d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);
e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;
g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a);
h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell’ente;
i) le forme di pubblicità degli atti;
3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce.
5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.
Art. 27
Piano integrato per il parco
1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 .
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 . Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge determinando:
a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, Sito esternodella l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
e) specifici vincoli e salvaguardie;
f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, della l. 394/1991 , cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.
3. La sezione di cui al comma 2:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 394/1991 ;
d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a). (25)

Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25, comma 2, della l. 394/1991 , si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 .
5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. L’approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.
8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza (142)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 104.

con gli strumenti della programmazione regionale (26)

Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

di cui all’articolo 12:
a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 3, della l. 394/1991 , atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche (27)

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;
e) può prevedere l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, della l. 394/1991 .
8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma triennale (191)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76.

di cui all'articolo 36. (143)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 104.

Art. 28
Piani di gestione del parco
1. L’ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l’area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l’indicazione della loro durata.
2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.
3. Entro dieci giorni dall’adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell’ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alla osservazioni presentate.
5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell’ente parco a cui si riferisce.
Art. 29
Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco
1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 65/2014 .
3. Il deposito di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell’ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all’ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all’articolo 19, commi 2 e 3, della l.r. 65/2014 , le osservazioni pervenute e gli esiti dell’istruttoria svolta, sono trasmessi dall’ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.
4. Ai fini dell’approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.
6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall’approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l’approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
Art. 30
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell’area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all’approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall’approvazione del medesimo.
2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 . Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.
5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.
6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell’area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.
Art. 31
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali
1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo. (29)

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente. (29)

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V , capo I, (30)

Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

della l.r. 39/2000 sono rilasciate dal parco nel rispetto della disciplina ivi prevista.
4. Nei casi di cui all’articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall’ente parco ed è rilasciato entro il termine previsto dallo stesso articolo 88, comma 3.
SEZIONE IV
Patrimonio, contratti, contabilità e bilanci del parco
Art. 32
Patrimonio e contratti
1. L’ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.
2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall’ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell’area del parco mettono a disposizione dell’ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.
4. L’ente parco gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
Art. 33
Ufficiale rogante
1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell’ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla Sito esternolegge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso parco, da un dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente parco può avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della l.r. 38/2007 , con rimborso delle relative spese, ovvero nominare, a cura del direttore, su proposta del consiglio direttivo, l'ufficiale rogante ed il suo sostituto tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 2, della l.r. 38/2007 .
3. L'ufficiale rogante:
a) provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1, in base alle vigenti leggi di registro;
b) cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati e la loro annotazione su apposito registro;
c) autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti;
d) cura ed è responsabile degli adempimenti tributari connessi ai contratti del parco in forma pubblico amministrativa.
4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell’ente parco di ricorrere al rogito notarile.
Art. 34
Entrate dell’ente parco
1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale (31)

Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

di cui all’articolo 12 e delle deliberazioni di attuazione dello stesso;
b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f); (32)

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana; (33)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco; (32)

Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
e) i contributi di enti privati, persone fisiche (34)

Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 19.

ed associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
f) i redditi patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.
2. Gli enti parco regionali si attengono agli obiettivi di contenimento quantitativo della spesa, stabiliti dalle norme e dalle direttive regionali. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa nazionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità istitutive, gli enti parco assicurano il raggiungimento degli standard ed il rispetto dei limiti della spesa corrente nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
Art. 35
Contabilità e bilancio dell’ente parco
1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. I contenuti del budget economico (192)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all’articolo 38.
3. Il budget economico (192)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 31 dicembre (192)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

dell’anno precedente a quello di riferimento, alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.
4. La Giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

stesso. L’ente parco trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
6. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget (193)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77.

.
7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale. (153)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 27.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.
9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.
10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell’ente parco.
Art. 36
1. Il programma triennale (194)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

delle attività, (195)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

, è una sezione della relazione illustrativa del budget economico (196)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

di cui all’articolo 35. Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all’anno di riferimento e ne individua le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.
2. Il programma di cui al comma 1, evidenzia la coerenza con il budget economico (196)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78.

e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e costituisce il riferimento per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 37.
2 bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nel bilancio di esercizio. (145)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 106.

(154)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 28.

Art. 37
Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore del parco. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ente parco.
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal direttore del parco ed è approvato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dal consiglio direttivo, in coerenza con il programma triennale (197)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79.

delle attività di cui all'articolo 36, sentita la struttura regionale competente.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il presidente del parco con proprio atto e su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, provvede ad effettuare la valutazione del direttore determinando il premio di risultato nell'ambito dei parametri fissati dalla Giunta regionale.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il consiglio direttivo approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente.
Art. 38
Bilancio sociale ed ambientale del parco
1. L’ente parco, al fine di rendere nota l’efficacia della propria attività e di indirizzare l’azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente un bilancio sociale ed ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:
a) dà conto dei risultati dell’attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) esplicita ed analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.
2. Il bilancio sociale ed ambientale, ove redatto, integra il bilancio di esercizio di cui all’articolo 35, comma 3.
SEZIONE V
Usi civici
Art. 39
Usi civici
1. L’ente parco, in base all’esito delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico), individua, a titolo ricognitivo, le aree interessate dagli usi civici ricadenti nel territorio del parco.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si applica l’articolo 12 della l.r. 27/2014 .
SEZIONE VI
Personale
Art. 40
Direttore del parco
1. Il presidente dell’ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il direttore:
a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
b) dirige e coordina il personale dell’ente parco, di cui è responsabile;
c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 37;
e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all’articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
f) supporta il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell’articolo 21;
g) esercita le attività di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Art. 41
Norme sul personale
1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio), al personale dell’ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale “Regioni ed autonomie locali”.
2. La dotazione organica dell’ente parco è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Il consiglio direttivo con regolamento disciplina l’organizzazione dell’ente parco.
Art. 42
Forme di collaborazione fra enti parco
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi. 35)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 20.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.
3. L’ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.
SEZIONE VII
Espropriazioni
Art. 43
Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali
1. L’ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché degli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità “Testo A”).
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2005 , l’ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L’ente parco, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, individua l'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 30/2005 , ovvero può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso gli enti locali, previa convenzione con l'ente prescelto.
4. Gli enti parco regionali, nell’ambito delle forme di collaborazione di cui all’articolo 42, possono costituire un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 68/2011 .
SEZIONE VIII
Indirizzo, coordinamento e vigilanza sul parco regionale. Commissariamento
Art. 44
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento
1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 novembre (155)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 29.

(198)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80.

dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il budget economico (198)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80.

nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione. (36)

Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 107.

3. La Giunta regionale, esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione di ciascun ente parco e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 3, provvede alla nomina di commissari nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni per gli enti dipendenti di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
CAPO III
Disposizioni in materia di riserve naturali regionali
SEZIONE I
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni
Art. 45
Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali
1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d’individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati. (37)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 22.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate con cadenza triennale ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera a).
Art. 46
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali (38)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 23.

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza (146)

Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b) (147)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:
a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.
2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 .
3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) (147)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c) (148)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

.
4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all’articolo 62, sulle attività svolte.
Art. 47
Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi(129)

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Abrogato.
Art. 48
Prescrizioni per le riserve naturali regionali
1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all’articolo 49, sono vietate:
a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 2, della l. 394/1991 ;
b) l’attività venatoria e l’apertura di cave, miniere e discariche.
2. E’ vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
a) i mutamenti di destinazione d’uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;
b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .
3 bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 3, della l. 394/1991 , salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 49. (39)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 24.

Art. 48 bis
Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali(159)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2020, n. 49, art. 1.

1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all’esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.
2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all’agricoltura dalla fauna all’interno del sistema regionale delle aree protette, la Regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l’erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 49.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:
a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l’attribuzione, la quantificazione e l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;
b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l’erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.
4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.
6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali, nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 12, comma 4.
7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono determinate ed erogate in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
SEZIONE II
Atti della riserva naturale regionale
Art. 49
Regolamento della riserva naturale regionale
1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale (40)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l’esercizio delle attività consentite nell’area della riserva.
2. Il regolamento definisce in particolare:
a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b);
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, della l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all’articolo 52;
e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento altresì:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione. (41)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 .
5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 39/2000 .
6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell’area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 . (41)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni. (41)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

Art. 50
Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale
1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014 , previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9. (42)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 26.

3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 65/2014 .
5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell’atto istitutivo di cui all’articolo 46.
Art. 51
Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali(129)

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Abrogato.
Art. 52
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali (43)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 27.

1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.
4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.
SEZIONE III
Patrimonio delle riserve naturali regionali
Art. 53
1. La Regione e gli enti locali compresi nell’area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.
SEZIONE IV
Coordinamento del sistema provinciale e metropolitano delle riserve naturali regionali(131)

Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Art. 54
Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici(129)

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Abrogato.
CAPO IV
Norme comuni per le aree naturali protette
SEZIONE I
Aree contigue delle aree protette
Art. 55
Aree contigue
1. L’area contigua è il territorio esterno ai confini dell’area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 32, comma 1, della l. 394/1991 . L’area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell’applicazione di specifiche misure di tutela.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27.
3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla Regione (45)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 29.

ai sensi dall’articolo 46, comma 1, lettera b) e dall’articolo 49, comma 2, lettera a). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell’articolo 49.
4. L’esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi ed alle riserve è disciplinato dall’articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
SEZIONE II
Sorveglianza
Art. 56
1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):
a) l’ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell’ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.
2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.
4. Gli enti di cui al comma 1, per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.
SEZIONE III
Norme a sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili
Art. 57
Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali (47)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 31.

1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.
2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l’altro, iniziative ed interventi per lo di sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) realizzazione di segnaletica informativa;
c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
e) acquisizione di certificazioni ambientali;
f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;
g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.
3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.
Art. 58
Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili
1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49. (48)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 32.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano (49)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 32.

forme di collaborazione volte, tra l’altro:
a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili;
c) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale di cui alla Sito esternolegge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);
f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;
g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.
3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli, (160)

Parole inserite con l.r. 29 giugno 2020, n. 49, art. 2.

in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità (50)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 32.

alle previsioni degli strumenti di pianificazione.
4. La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, (49)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 32.

al fine di promuovere e sostenere le attività di gestione forestale, agricole e di governo del territorio sostenibili e coerenti con le finalità dell’area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’Sito esternoarticolo 7 della L. 5 marzo Sito esterno2001, n. 57 ) e degli articoli 14 e 15 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’Sito esternoarticolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
Art. 59
Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale
1. La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza, (51)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 33.

l’ “Albo degli amici del Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.
2. Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente, (51)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 33.

un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all’albo, autonomamente o affiancando il personale dell’area protetta.
3. Nelle attività di cui al comma 2, non rientrano le attività di vigilanza ambientale disciplinate dal titolo V della presente legge.
4. Lo statuto del parco regionale ed i regolamenti di cui agli articoli 30 e 49, disciplinano le modalità di iscrizione all’albo e di svolgimento delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le adeguate coperture assicurative.
Art. 60
Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali (52)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 34.

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.
2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell’erogazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e) ed f) (149)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 109.

.
Art. 61
Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta
1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l’uso del nome o dell’emblema dell’area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell’area naturale protetta. (53)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 35.

Art. 62
Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette - Atlante dei servizi (54)

Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 36.

1. Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all’articolo 2, e predispongono (55)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 36.

una banca dati territoriale, denominata “Atlante dei servizi”, al fine di mettere in rete il complesso delle informazioni, dei dati e dei riferimenti utili per l’accesso all’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. L’Atlante dei servizi costituisce parte integrante del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
2. Al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse e la visibilità dell’intero sistema regionale di cui al comma 1, le strutture regionali competenti e gli enti parco (55)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 36.

georeferenziano i servizi offerti, anche per la costituzione di una sezione dedicata all’interno del sito istituzionale della Regione e per la predisposizione di una carta dei servizi del sistema che fornisca livelli minimi di qualità garantiti.
3. Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l’Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera h). (56)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 36.

CAPO V
Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino
Art. 63
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all’articolo 48, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 a un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì alla violazione delle norme contenute nella presente legge, (57)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 37.

nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali.
2. Alle violazioni della disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all’articolo 55, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
3. In caso di violazione di altre disposizioni contenute negli atti di competenza dell’ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
4. L’accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000 .
5. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, provvedono i soggetti di cui all’articolo 56. All’applicazione delle sanzioni amministrative provvedono rispettivamente:
a) gli enti parco(58)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 37.

per le violazioni nei parchi regionali e nelle aree contigue;
b) la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue. (59)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 37.

6. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono introitati dall’autorità competente all’applicazione e da questa destinati ad attività inerenti (60)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 37.

alle finalità dell’area protetta.
7. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e tali fattispecie siano sanzionabili anche ai sensi degli articoli 82 e 84 della l.r. 39/2000 , si applicano esclusivamente la disciplina e le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Gli enti parco regionali introitano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 7, irrogate a seguito di illeciti amministrativi accertati all’interno del territorio del parco e delle relative aree contigue.
Art. 64
Sospensione e riduzione in pristino
1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, qualora sia esercitata un’attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali, dai regolamenti e dai piani di gestione delle riserve naturali, l’autorità competente all’accertamento delle sanzioni dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostituzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 29, comma 2, della l. 394/1991 . L’ente di gestione dell’area protetta può intervenire ai sensi (61)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 38.

del medesimo articolo 29, comma 3.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ripristino di cui all’articolo 85 della l.r. 39/2000 .

Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.