Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
SEZIONE II
Comitato scientifico
Art. 25
Comitato scientifico
1. Al fine di garantire all’ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco.
2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato sono nominati sulla base di designazioni espresse congiuntamente dalle università degli studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali.
3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo statuto. In particolare esso si esprime per i profili di competenza:
a) sul piano integrato per il parco, sul regolamento e sul piano di gestione, con parere obbligatorio;
b) su ogni altra questione di carattere scientifico a richiesta degli organi dell’ente parco e del direttore.
4. Il comitato scientifico si esprime entro i termini stabiliti dallo statuto e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.
5. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica, informazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile e si rapporta con la consulta tecnica regionale, di cui all’articolo 9, per la condivisione delle conoscenze ed il coordinamento delle funzioni, per le materie di sua competenza.
6. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del comitato stesso. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese nella misura ed alle condizioni previste all’articolo 24, commi 3 e 4.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.