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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 65
Oggetto
1. In attuazione del Sito esternod.p.r. 357/1997 e in conformità con la dir. 92/43/CEE “Habitat” e la dir. 2009/147/CE “Uccelli”, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, garantendo in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.
2. Il presente titolo riconosce, altresì, le specie di flora e di fauna selvatica e gli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione naturale che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione, ed in particolare:
a) specie animali e vegetali vulnerabili, in pericolo o endemiche della Toscana;
b) habitat naturali e seminaturali che si distinguono per le loro particolarità vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale.
3. Il presente titolo disciplina forme di riconoscimento e valorizzazione della geodiversità del territorio della Toscana.
Art. 66
Definizioni in materia di biodiversità e geodiversità
1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni ed i termini previsti dal Sito esternod.p.r. 357/1997 , nonché dalla dir. 92/43/CEE “Habitat”, dalla dir. 2009/147/CE “Uccelli” e dalla Sito esternolegge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
2. Per finalità meramente ricognitive, le definizioni di cui al comma 1, nonché le definizioni accreditate a livello tecnico scientifico ed accademico, in materia di geodiversità, sono riportate nel glossario allegato A alla presente legge. Su proposta della Giunta regionale, tale allegato è aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 67
Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità
1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare:
a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del Sito esternod.p.r. 357/1997 , sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati; (62)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

b) individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE “Uccelli”, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati; (62)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

c) effettua la valutazione periodica di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997 e propone al MATTM l’aggiornamento dell’elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:
1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;
2) procede alla redazione e all’approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza; (63)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; (63)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

d) in attuazione dell’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997 , definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:
1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, Sito esternodel Sito esternod.p.r. 357/1997 , nel rispetto delle linee guida emanate dal MATTM;
2) assicura per i pSIC le misure di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, del d.p.r. 357/1997 ;
3) esprime l’intesa di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 , ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MATTM;
3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall’articolo 11 del Sito esternod.p.r. 357/1997 ; (64)

Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

e) definisce nell’ambito del PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 , gli indirizzi per l’individuazione e la disciplina delle aree di collegamento ecologico funzionale dettando prescrizioni per il mantenimento e la salvaguardia delle stesse;
f) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento: (65)

Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

1) all’attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 2, del d.p.r. 357/1997 ;
2) alla definizione di linee guida e modelli di riferimento per l’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui agli articoli 87 e 88;
3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite la costituzione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 13;
g) con propri atti riconosce le specie di flora e di fauna e gli habitat di cui all’articolo 83 e ne individua le eventuali misure di conservazione;
h) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa riservate ai sensi degli articoli 87 e 88.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale ed in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 65 comma 1, provvedendo in particolare:
a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico ed a promuovere studi ed interventi volti alla loro conservazione;
b) a riconoscere i centri per la conservazione “in situ” ed “ex situ”, la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali ed animali di cui alla lettera a);
c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;
e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela ed alla sensibilizzazione dei cittadini.
3. La Regione concorre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità, riconoscendo i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.
Art. 68
Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità (66)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 40.

1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:
a) la cura e l’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
b) l’individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.
2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell’elenco di cui all'articolo 95, comma 2.
Art. 69
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali
1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c bis) e c ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), (67)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.
2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1), e c ter), e all’articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. (68)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

3. Gli enti parco regionali svolgono altresì le funzioni in materia di geodiversità di cui all'articolo 68, comma 4.
4. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numeri 1) e 2) e c ter), (67)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente (164)

164.Parola inserita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 36.

nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88. In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all’articolo 71. (184)

Periodo aggiunto con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 3.

4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis. (69)

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

5. Ai fini dell’esercizio coordinato della funzione autorizzativa, gli enti parco regionali e gli enti gestori di cui al comma 4, comunicano alla Regione (67)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

l’elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 79, comma 6, e all’articolo 80, comma 6.
Art. 70
Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità (70)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 42.

1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.
2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.
4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:
a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;
b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.
Art. 71
Coordinamento del sistema regionale della biodiversità (71)

Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 43.

1. Qualora sullo stesso sito della Rete Natura 2000 concorra la gestione di più enti gestori, gli stessi assicurano il loro coordinamento anche tramite specifiche intese.
1 bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali. (72)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 43.

Art. 72
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 qualora:
a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;
b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l’applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' articolo 77.
2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.

Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.