Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 97
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il termine del 31 luglio 2015, stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, i comuni:
a) effettuano il censimento degli alberi monumentali ricadenti sul territorio di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale medesimo;
b) trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti del censimento effettuato, in forma di elenchi contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, corredati dalla documentazione di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale e formulati sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5 del medesimo decreto. Il comune dà conto alla struttura regionale competente degli esiti dell’attività di censimento svolta, anche se negativi.
2. Gli elenchi compilati forniscono le informazioni relative al vincolo paesaggistico richieste dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale.
3. Il censimento di cui al comma 2, è effettuato dai comuni con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale ed utilizzando la modulistica e la documentazione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto ed interessa anche:
a) alberi monumentali già inseriti nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );
b) elementi arborei di pregio inseriti in elenchi a carattere locale e non ricompresi nell’elenco richiamato alla lettera a).
4. Per consentire la tempestiva attivazione delle misure di conservazione degli alberi previste dall’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 il comune, entro venti giorni dalla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità, provvede a notificare ai proprietari la proposta di attribuzione di monumentalità cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.
5. Il comune provvede a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale della proposta di attribuzione di monumentalità di cui al medesimo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.
6. Per gli alberi aventi le caratteristiche di pregio di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto ministeriale, il comune acquisisce l’intesa preventiva della sovrintendenza competente tramite l’attivazione di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 14 della l. 241/1990 .
7. Il censimento degli alberi monumentali all'interno di un’area protetta o di un sito della Rete Natura 2000 è effettuato dai comuni sentito l'ente gestore.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.