Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 28
Piani di gestione del parco
1. L’ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l’area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l’indicazione della loro durata.
2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.
3. Entro dieci giorni dall’adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell’ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alla osservazioni presentate.
5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell’ente parco a cui si riferisce.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.