Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 129
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 65/1997
1. I commi da 1 a 5, il comma 7 e i commi da 9 a 10 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 sono abrogati.
2. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , dopo le parole: “il personale trasferito” sono inserite le seguenti: ”ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r /2015”.
3. Il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore
della l.r 30/2015 , continuano ad applicarsi le disposizioni dell’
articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione.
”.Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.