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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 29

Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma settimo, e l’Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), l’articolo 6, comma 1, l’articolo 16 e l’articolo 31 comma 1, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale”);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 20 gennaio 2015;


Considerato quanto segue:


1. La disciplina concernente la presentazione delle liste elettorali di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014 , è stata recentemente oggetto di interpretazione autentica con la l.r. 75/2014 , al fine di individuare chiaramente la volontà del legislatore regionale in riferimento alle modalità di presentazione delle liste espressione di gruppi consiliari già costituiti in seno al Consiglio regionale;


2. La normativa vigente, pertanto, prevede che: le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, possono essere presentate da dieci elettori ed elettrici purché, a tale data, risultino ancora costituiti; le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la convocazione dei comizi possono essere presentate da un numero di elettori pari ad un terzo di quello previsto dal sopracitato articolo 11, comma 2. Ai sensi della l.r. 75/2014 entrambe le disposizioni sono da ritenersi applicabili anche ai singoli componenti del gruppo misto;


3. Al fine di rendere maggiormente coerenti le disposizioni di legge, anche in relazione ai possibili casi di applicazione concreta, è opportuno far rientrare all’interno della prima fattispecie di cui all’articolo 11, comma 3, anche le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regolarmente costituiti da almeno sei mesi precedenti la convocazione dei comizi ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella loro composizione, non risultino più in essere a tale data a causa della necessaria assegnazione dell’unico componente rimasto nei gruppi stessi al gruppo misto;


4. Stante l’imminente conclusione della legislatura, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è inserito il seguente:
3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.