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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 29

Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

Art. 1
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è inserito il seguente:
3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.