Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 109 bis
Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali(161)
1. Gli indennizzi dei danni di cui all’articolo 48 bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:
a) dei principi generali desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili;
b) delle istanze correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno subito.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le direttive ed i criteri per l’assegnazione del contributo di cui al comma 1, e ne specifica le modalità di determinazione e di erogazione.
3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui all’articolo 48 bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo, con priorità per i danni prodotti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e l’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 141, comma 3 bis.
4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al comma 1, si applica il principio di non cumulabilità.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.