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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

TITOLO III
Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 65
Oggetto
1. In attuazione del Sito esternod.p.r. 357/1997 e in conformità con la dir. 92/43/CEE “Habitat” e la dir. 2009/147/CE “Uccelli”, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, garantendo in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.
2. Il presente titolo riconosce, altresì, le specie di flora e di fauna selvatica e gli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione naturale che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione, ed in particolare:
a) specie animali e vegetali vulnerabili, in pericolo o endemiche della Toscana;
b) habitat naturali e seminaturali che si distinguono per le loro particolarità vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale.
3. Il presente titolo disciplina forme di riconoscimento e valorizzazione della geodiversità del territorio della Toscana.
Art. 66
Definizioni in materia di biodiversità e geodiversità
1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni ed i termini previsti dal Sito esternod.p.r. 357/1997 , nonché dalla dir. 92/43/CEE “Habitat”, dalla dir. 2009/147/CE “Uccelli” e dalla Sito esternolegge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
2. Per finalità meramente ricognitive, le definizioni di cui al comma 1, nonché le definizioni accreditate a livello tecnico scientifico ed accademico, in materia di geodiversità, sono riportate nel glossario allegato A alla presente legge. Su proposta della Giunta regionale, tale allegato è aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 67
Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità
1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare:
a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del Sito esternod.p.r. 357/1997 , sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati; (62)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

b) individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE “Uccelli”, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati; (62)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

c) effettua la valutazione periodica di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997 e propone al MATTM l’aggiornamento dell’elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:
1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;
2) procede alla redazione e all’approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza; (63)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; (63)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

d) in attuazione dell’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997 , definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:
1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, Sito esternodel Sito esternod.p.r. 357/1997 , nel rispetto delle linee guida emanate dal MATTM;
2) assicura per i pSIC le misure di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, del d.p.r. 357/1997 ;
3) esprime l’intesa di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 , ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MATTM;
3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall’articolo 11 del Sito esternod.p.r. 357/1997 ; (64)

Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

e) definisce nell’ambito del PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 , gli indirizzi per l’individuazione e la disciplina delle aree di collegamento ecologico funzionale dettando prescrizioni per il mantenimento e la salvaguardia delle stesse;
f) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento: (65)

Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 39.

1) all’attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 2, del d.p.r. 357/1997 ;
2) alla definizione di linee guida e modelli di riferimento per l’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui agli articoli 87 e 88;
3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite la costituzione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 13;
g) con propri atti riconosce le specie di flora e di fauna e gli habitat di cui all’articolo 83 e ne individua le eventuali misure di conservazione;
h) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa riservate ai sensi degli articoli 87 e 88.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale ed in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 65 comma 1, provvedendo in particolare:
a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico ed a promuovere studi ed interventi volti alla loro conservazione;
b) a riconoscere i centri per la conservazione “in situ” ed “ex situ”, la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali ed animali di cui alla lettera a);
c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;
e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela ed alla sensibilizzazione dei cittadini.
3. La Regione concorre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità, riconoscendo i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.
Art. 68
Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità (66)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 40.

1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:
a) la cura e l’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
b) l’individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.
2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell’elenco di cui all'articolo 95, comma 2.
Art. 69
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali
1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c bis) e c ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), (67)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.
2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1), e c ter), e all’articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. (68)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

3. Gli enti parco regionali svolgono altresì le funzioni in materia di geodiversità di cui all'articolo 68, comma 4.
4. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numeri 1) e 2) e c ter), (67)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente (164)

164.Parola inserita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 36.

nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88. In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all’articolo 71. (184)

Periodo aggiunto con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 3.

4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis. (69)

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

5. Ai fini dell’esercizio coordinato della funzione autorizzativa, gli enti parco regionali e gli enti gestori di cui al comma 4, comunicano alla Regione (67)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.

l’elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 79, comma 6, e all’articolo 80, comma 6.
Art. 70
Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità (70)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 42.

1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.
2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.
4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:
a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;
b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.
Art. 71
Coordinamento del sistema regionale della biodiversità (71)

Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 43.

1. Qualora sullo stesso sito della Rete Natura 2000 concorra la gestione di più enti gestori, gli stessi assicurano il loro coordinamento anche tramite specifiche intese.
1 bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali. (72)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 43.

Art. 72
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 qualora:
a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;
b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l’applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' articolo 77.
2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.
CAPO II
Disposizioni per la costituzione e per la gestione del sistema regionale della biodiversità
Art. 73
Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997 le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla dir. 92/43/CE e alla dir. 2009/147/CE, tenuto conto anche (74)

Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 45.

delle proposte delle province, della città metropolitana e degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni di protezione ambientale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è trasmessa al MATTM e, ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si esprime altresì con specifica intesa, in merito alla designazione da parte del MATTM dei SIC quali ZSC, di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 .
4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione, sono effettuate secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. Sito esterno357/1997 .
Art. 74
Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000
1. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 394/1991 , anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori (75)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 46.

con deliberazione, definisce:
a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, elaborate sulla base dei criteri e delle linee guida del MATTM, di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997 , individuando i casi in cui è necessario procedere all’adozione di appropriati piani di gestione;
b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.p.r. 357/1997 .
Art. 75
Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale
1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all’articolo 7, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla l.r. 65/2014 , nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 , che ne definisce gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale.
2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell’intervento.
3. Le misure di gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale che pongano divieti all’attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico-venatori (76)

Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 47.

di cui all’articolo 8 della l.r. 3/1994 o nel piano regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).
4. La Giunta regionale, con deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale (77)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 47.

, può approvare, d’intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.
Art. 76
Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale
1. Le zone umide di importanza internazionale cui all’articolo 8 incluse nell’elenco previsto dal Sito esternod.p.r. 448/1976 , e tutelate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 142, comma 1, lettera i) del d.lgs. 42/2004 , sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d’uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con questi, la valorizzazione.
2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:
a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.
3. Gli strumenti di governo del territorio garantiscono la conservazione delle zone umide di importanza internazionale ricadenti all’esterno del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.
4. Le zone umide di importanza internazionale ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono disciplinate dagli specifici strumenti di pianificazione e gestione.
5. I consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), concorrono alla conservazione, al ripristino e all’utilizzo razionale delle zone umide di importanza internazionale, attraverso la corretta regimazione delle acque, volta a garantire la tutela degli habitat e della flora e fauna presenti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici.
Art. 77
Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (78)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 48.

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:
a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;
b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della l.r. 65/2014 , ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;
c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 .
2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:
a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;
b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.
3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:
a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatorio, ai sensi della l.r. 1/2015 ;
b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.
4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.
CAPO III
Forme e modalità di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat naturali e seminaturali
Art. 78
Oggetto della tutela
1. Ferme restando le competenze riservate allo stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il presente capo disciplina le forme di tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora spontanea presenti nel territorio regionale, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna, ratificata con Sito esternolegge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997 , nonché della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con Sito esternolegge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
2. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie di flora e fauna protette e di habitat naturali e seminaturali, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 79
Forme di tutela della fauna
1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese nell'allegato (79)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

D Sito esternodel Sito esternod.p.r. 357/1997 e nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. Fatte salve le deroghe di cui all'Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per (80)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

le specie di cui al comma 1, sono vietati:
a) la cattura e l’uccisione nell'ambiente naturale (81)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

;
b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione e commercio di esemplari prelevati dall'ambiente naturale (81)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili.
3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie comprese nell'allegato E del Sito esternod.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle (81)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:
a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN);
2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;
3) dall’implementazione e dall’aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;
b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.
4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3, può richiedere, tra l'altro (79)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

:
a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del Sito esternod.p.r. 357/1997 , i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto (81)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

;
b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione ai sensi dell’articolo 83, comma 2.
5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie(79)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 357/1997 . (82)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

7. E’ vietato il rilascio in natura di specie animali non autoctone, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa statale.
8. Qualora siano individuate nuove specie animali di cui al comma 1, il soggetto che, a qualsiasi titolo, detenga animali vivi o morti, anche imbalsamati, appartenenti alle specie di nuovo inserimento, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale, entro i sei mesi successivi deve presentare denuncia alla struttura regionale competente. (79)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 49.

Resta fermo il divieto relativo al commercio, di cui al comma 2, lettera e).
9. Dall’obbligo di denuncia di cui al comma 8, sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.
10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
Art. 80
Forme di tutela della flora
1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese nell'allegato (83)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 50.

D Sito esternodel Sito esternod.p.r. 357/1997 e nell'allegato I della Convenzione di Berna.
2. Fatte salve le deroghe di cui all'Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per(84)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 50.

le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.
3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie ricomprese nell'allegato E del Sito esternod.p.r. 357/1997 nonché quelle (83)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 50.

individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:
a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’IUCN;
2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;
3) dall’implementazione ed aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;
b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.
4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3 può richiedere, tra l'altro (85)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 50.

:
a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;
b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.
5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle(84)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 50.

specie di cui ai commi 1 e 3 costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumentidella pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 357/1997 . (86)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 50.

7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l’utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall’IUCN.
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, l’utilizzo della Robinia pseudoacacia è consentito esclusivamente ove necessario ad assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative. In tal caso l’ente competente all’autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento.
9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
11. Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui al comma 2, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.
Art. 81
Disciplina degli habitat di cui all’allegato A del Sito esternod.p.r. 357/1997
1. Sono considerati (87)

Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 51.

protetti ai sensi del presente capo, gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell’allegato A al Sito esternod.p.r. 357/1997 .
2. I dati e le informazioni disponibili relativi agli(88)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 51.

habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
Art. 82
Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del Sito esternod.p.r. 357/1997
1. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all’implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all’articolo 13, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Detti habitat sono determinati ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83.
2. La salvaguardia degli habitat di cui al comma 1, può richiedere altresì la previsione di specifiche analisi ai sensi dell’articolo 83, comma 2. La disciplina degli habitat individuati, qualora interni ai siti della Rete Natura 2000, è contenuta negli strumenti di gestione dei siti stessi.
3. I dati e le informazioni disponibili relativi agli(89)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 52.

habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
Art. 83
Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione:
a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dell’articolo 80, comma 3, e dell’articolo 82.
b) definisce le modalità e gli eventuali limiti di prelievo e di raccolta in relazione alle singole specie animali e vegetali individuate ai sensi dell’articolo 79, comma 3, e dell’articolo 80, comma 3;
c) individua le aree nelle quali, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge, degli studi e degli esiti delle ricerche effettuati da professionisti abilitati, dalle università, nonché dai centri di ricerca autorizzati, è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui alla lettera a).
2. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, approva le determinazioni previste rispettivamente all’articolo 79, comma 4, all’articolo 80, comma 4, e all’articolo 82, comma 2, relative alla previsione di specifiche analisi e all’individuazione di misure di conservazione.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, provvede alla verifica e all’aggiornamento periodico degli elenchi, dei limiti e restrizioni e delle aree di cui, rispettivamente, al comma 1, lettere a), b) e c), al fine di adeguarne i contenuti allo stato delle conoscenze, comprese eventuali variazioni tassonomiche, agli elenchi dell’IUCN, agli esiti dei monitoraggi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, (90)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 53.

all’implementazione e all’aggiornamento periodico del RE.NA.TO e della banca dati Bio.Mar.T di cui all’articolo 13.
4. Gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), possono proporre alla Giunta regionale gli aggiornamenti di cui al comma 3.
Art. 84
Ulteriori misure di conservazione
1. Per il perseguimento delle finalità di conservazione di cui all’articolo 1, comma 1, la Giunta regionale in conformità con gli obiettivi e le finalità degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove: (91)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 54.

a) programmi d’intervento, ai sensi del presente capo, finalizzati alla sopravvivenza delle popolazioni di specie animali e vegetali ed alla salvaguardia degli habitat;
b) studi e ricerche sulla fauna e sulla flora spontanea e sugli habitat;
c) azioni di monitoraggio, contenimento ed eventuale eradicazione di specie animali e vegetali non autoctone presenti sul territorio regionale, individuate dagli organismi scientifici preposti;
d) forme di intesa e di collaborazione con gli enti competenti in materia ambientale.
1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati. (92)

Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 54.

2. Gli atti di pianificazione del territorio dettano indirizzi e prescrizioni finalizzate a ridurre l’impatto delle attività antropiche sulle specie animali e vegetali e sugli habitat disciplinati dal presente titolo.
Art. 85
Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche
1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I centri di conservazione sono riconosciuti con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.
2. I centri di conservazione della fauna selvatica possono essere riconosciuti anche quali centri di recupero della fauna selvatica di cui all’articolo 38 della l.r. 3/1994 . Tali centri possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della Sito esternolegge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Sito esternolegge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento “CEE” n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), delle specie di cui all’articolo 79, comma 7, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell’articolo 94, comma 9.
Art. 86
Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 (93)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 55.

:
a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (94)

Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 55.

e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti;
b) attribuisce, nelle aree naturali protette ricomprese nel sistema regionale di cui all’articolo 2 nonché nei p(SIC) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 6, priorità nella concessione di finanziamenti regionali con riferimento agli interventi di gestione agricola e di uso del territorio, finalizzati alla realizzazione di:
1) azioni ed interventi coerenti con la programmazione regionale di cui all’articolo 12 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità;
2) pratiche e metodologie di agricoltura biologica, di selvicoltura naturalistica, di agricoltura integrata effettuata ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
3) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;
4) pratiche di contrasto alle specie animali e vegetali non autoctone, realizzate con metodologie definite dagli istituti scientifici competenti (150)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 110.

.
2. La Giunta regionale riconosce le medesime priorità di cui al comma 1, lettera b), nella concessione di finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.
3. Ai fini della verifica dell'appartenenza delle superfici agricole alle aree di cui al comma 1, lettera b), l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) provvede a inserire le delimitazioni territoriali delle suddette aree nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System), sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO IV
Valutazione di incidenza
Art. 87
Valutazione di incidenza di piani e programmi
1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 , istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (165)

165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 37,comma 1.

apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi. (166)

166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 37, comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:
a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali. (95)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.

4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b) ricadenti nelle riserve statali (96)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.

, l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 .
6. L'ente parco regionale e l’ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4. (96)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.

8. Nei casi di cui all’articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione d’incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.
9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, Sito esternodel Sito esternod.p.r. 357/1997 . Nel caso di cui al comma 6 (97)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.

la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.
10. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 7, del d.p.r. Sito esterno357/1997 .
Art. 88
Valutazione di incidenza di interventi e progetti (98)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 57.

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 ,istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (167)

167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 38, comma 1.

un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso. (168)

168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 38, comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d’incidenza:
a) la Regione
1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;
2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 52, comma 4;
b) l’ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente parco esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;
c) l’ente gestore dell’area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente gestore esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 13 della Sito esternol. 394/1991 ;
d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'Sito esternoarticolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.
6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 , entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa l.r. 10/2010 . In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, Sito esternodel d.p.r. 357/1997 . La comunicazione di cui all’ Sito esternoarticolo 5, comma 9, del d.p.r. 357/1997 , è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.
8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 .
Art. 89
Presentazione delle istanze (169)

169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 39, comma 1.

e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo
1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione: (170)

170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 39, comma 2.

a) proposta di piano o programma;
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del Sito esternod.p.r. 357/1997 e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a). (171)

171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 39, comma 3.

2. Ai fini della valutazione d’incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 88, la seguente documentazione:
a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del Sito esternod.p.r. 357/1997 , e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a). (172)

172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 39, comma 4 .

3. Il procedimento di valutazione d’incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l’atto che approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l’intervento a cui si riferisce.
Art. 90
Forme semplificate e casi di esclusione
1. Nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c). (173)

173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 40, comma 1.

2. La Regione e i soggetti gestori competenti, (99)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 58.

in conformità alla normativa e agli atti di indirizzo nazionali e comunitari, possono individuare nell’ambito dei piani di gestione dei siti ed in relazione alle specificità dei siti stessi:
a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91; (174)

174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 40, comma 2.

b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative. (175)

175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 40, comma 3.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso. (176)

176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 40, comma 4.

4. La valutazione di incidenza non si effettua (177)

177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 40, comma 5.

per interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata. (178)

178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 40, comma 6.

Art. 91
Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all’allegato G del Sito esternod.p.r. 357/1997 :
a) adotta linee guida ed indirizzi per le modalità di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata, (179)

179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 41, comma 1.

per l’effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 87 e 88, e per l’individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all’articolo 74, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l’effettuazione della valutazione di incidenza di progetti ed interventi di cui all’articolo 88;
c) con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, casi di prevalutazione (180)

180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 41, comma 2.

o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.
CAPO V
Sorveglianza e controllo. Sanzioni
Art. 92
Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo (100)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 59.

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2000 , la Regione, l’ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 56.
2. Gli enti di cui al comma 1 per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.
Art. 93
Sanzioni in materia di violazioni del capo IV
1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 92, (101)

Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 60.

accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l’autorità competente di cui agli articoli 87 e 88, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
2. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal r.d. 639/1910.
3. L’applicazione delle misure sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2, non esclude l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 94.
Art. 94
Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.
2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.
4. Chiunque non ottemperi all’obbligo posto ai sensi dell’articolo 79, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell’articolo 79, comma 4, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti, anche temporali, consentiti, fino ad un massimo di 1.400,00 euro.
6. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 79, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui all’articolo 80, comma 7.
7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro. (102)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 61.

8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), ed all’articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro. (102)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 61.

9. L’autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei centri riconosciuti ai sensi dell’articolo 85.
10. Chiunque realizzi opere o interventi senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza o ne violi le medesime disposizioni ovvero realizzi gli stessi con difformità sostanziali rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
11. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l’ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88. (102)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 61.

12. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:
a) delle misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
b) del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
c) dei centri di conservazione di cui all’articolo 85 della presente legge.
CAPO VI
Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità
Art. 95
Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale
1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell’ambito del territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, approva l’elenco dei geositi di interesse regionale.
3. Le province e la città metropolitana, anche su segnalazione dei comuni, e gli enti parco formulano alla Giunta regionale le proposte di inserimento dei geositi nell’elenco di cui al comma 2, sulla base di un censimento effettuato secondo i principi e le modalità stabiliti dall’ISPRA.
4. I geositi d’interesse regionale sono considerati invarianti strutturali ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 65/2014 e sono oggetto di specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello.
5. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della Rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 142 e 136 Sito esternodel Sito esternod.lgs 42/2004 , sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.
6. I geositi d’interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale. (103)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 62.


Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.