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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 24

Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 28 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 );


Considerato quanto segue:


1. La recente modifica apportata alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), ha stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull’esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;


2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione definendo direttamente con legge, al fine di garantire l'unicità della fonte normativa, le modalità per l'attuazione del sopracitato criterio che resta confermato;


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione dell'art. 49 bis della l.r. 1/2009
1. L'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:
Art. 49 bis - Criteri prioritari di selezione del personale
1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale in servizio presso le segreterie di cui al comma 1, alla data di scadenza del quinquennio della legislatura e non appartenente al ruolo regionale.
3. L'elenco reca per ogni nominativo:
a) dati anagrafici;
b) titoli di studio;
c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;
d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;
e) ulteriori esperienze lavorative;
f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.
4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata.
5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria.
6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura. ”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.