Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 24

Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 28 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 );


Considerato quanto segue:


1. La recente modifica apportata alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), ha stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull’esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;


2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione definendo direttamente con legge, al fine di garantire l'unicità della fonte normativa, le modalità per l'attuazione del sopracitato criterio che resta confermato;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.