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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 24

Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 1
- Sostituzione dell'art. 49 bis della l.r. 1/2009
1. L'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:
Art. 49 bis - Criteri prioritari di selezione del personale
1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale in servizio presso le segreterie di cui al comma 1, alla data di scadenza del quinquennio della legislatura e non appartenente al ruolo regionale.
3. L'elenco reca per ogni nominativo:
a) dati anagrafici;
b) titoli di studio;
c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;
d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;
e) ulteriori esperienze lavorative;
f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.
4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata.
5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria.
6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.