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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti l'articolo 117, comma quarto, e l’Sito esternoarticolo 122 della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);


Vista la Sito esternolegge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 ;


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015");


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 74/2004 , in applicazione delle fattispecie di incandidabilità stabilite dallo Stato, cita le norme statali in materia, il cui richiamo necessita una riformulazione puntuale in considerazione dei recenti interventi normativi;


2. L’articolo 2 dell’allegato 4 Sito esternodel d.lgs. 104/2010 ha ridotto da quindici ad otto giorni dalle elezioni l’affissione del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni;


3. Il Sito esternocomma 501 dell’articolo 1 della l. 190/2014 , modificando il Sito esternocomma 1 dell’articolo 5 della l. 165/2004 , ha disposto che “le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio”;


4. In seguito all’introduzione del voto di preferenza all’interno della l.r. 51/2014 , è opportuno modificare i limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste con importi comunque inferiori a quelli previsti dalla Sito esternolegge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);


5. I commi 2 e 3 dell'Sito esternoarticolo 21 della l. 108/1968 , nello stabilire la divisione delle spese fra Stato e Regione nel caso di coincidenza, rispettivamente, di elezioni regionali con le elezioni comunali e di elezioni regionali con le elezioni politiche, presuppongono un medesimo ufficio elettorale che adempie allo svolgimento di entrambe le consultazioni;


6. Anche in osservanza dell'Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.l. 98/2012 convertito dalla Sito esternol. 111/2011 , la Regione, ove possibile, indice le elezioni regionali lo stesso giorno che lo Stato stabilisce per le elezioni comunali o politiche, anche al fine di conseguire risparmi di spesa come previsto dal Sito esternocomma 501 dell'articolo 1 della l. 190/2014 ;


7. Nei comuni in cui si svolgono elezioni comunali o politiche e regionali resta ferma la disciplina di cui alla Sito esternol. 95/1989 ;


8. Nei comuni in cui si svolgono soltanto elezioni regionali, si vuole favorire la nomina di scrutatori degli uffici elettorali di sezione degli idonei a tale ufficio ed iscritti nel relativo albo, che si trovano in stato di disoccupazione o in condizioni di disagio;


9. L'articolo 10 della presente legge inserisce l’articolo 14 bis nella l.r. 74/2004 in svolgimento delle competenze legislative regionali residuali, dal momento che tutti gli oggetti che non rientrano nel sistema di elezione possono essere riconducibili alla competenza residuale della Regione, con l'effetto per questa di essere soggetta ai soli limiti generali annoverati dal Sito esternoprimo comma dell'articolo 117 della Costituzione ; l’articolo 10 detta, inoltre, nuovi criteri di scelta degli scrutatori senza interferire sulle competenze stabilite dall'Sito esternoarticolo 6 della l. 95/1989 ;


10. In considerazione della necessità di applicazione immediata delle nuove norme, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), sono aggiunte le seguenti: “
per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione )
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 74/2004 , dopo le parole: “
stabilisce il numero
” sono aggiunte le seguenti: “
minimo e
”.
Art. 2
1. Nel secondo periodo della lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 74/2004 le parole: “
previste dall'Sito esternoarticolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al
”.
d) in entrambi i casi di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014 , la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014 . La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell’ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l’espressione.
”.
Art. 3
- Modifiche alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004
1. Alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004 la parola: “
provinciali
” è sostituita dalla seguente: “
circoscrizionali
”.
Art. 4
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “
un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il
” sono sostituite dalle seguenti: “
il numero di candidati
”.
Art. 5
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 74/2004 la parola: “
provinciali
” è sostituita dalla seguente: “
circoscrizionali
”.
Art. 6
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 74/2004 le parole: “
il quindicesimo
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’ottavo
”.
Art. 7
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 74/2004 le parole: “
e il simbolo
” sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 è soppressa.
Art. 8
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: “
delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste
” sono sostituite dalle seguenti: “
di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: “
ai gruppi e alle coalizioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle coalizioni e ai gruppi di
”.
Art. 9
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall’ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 le parole: “
1,2 euro
” sono sostituite dalle seguenti: “
1 euro
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.
”.
Art. 10
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Criteri di scelta degli scrutatori
1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, Sito esternodella legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;
b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un’autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).
”.
Art. 11
- Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004
1. La rubrica del capo II della l.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente: “
Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali
”.
Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.