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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 9
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall’ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 le parole: “
1,2 euro
” sono sostituite dalle seguenti: “
1 euro
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.