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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 8
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: “
delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste
” sono sostituite dalle seguenti: “
di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: “
ai gruppi e alle coalizioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle coalizioni e ai gruppi di
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.