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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 2
1. Nel secondo periodo della lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 74/2004 le parole: “
previste dall'Sito esternoarticolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al
”.
d) in entrambi i casi di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014 , la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014 . La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell’ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l’espressione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.