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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 10
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Criteri di scelta degli scrutatori
1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, Sito esternodella legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;
b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un’autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.