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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 1
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), sono aggiunte le seguenti: “
per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione )
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 74/2004 , dopo le parole: “
stabilisce il numero
” sono aggiunte le seguenti: “
minimo e
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.